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Sez. 1, Sentenza n. 13767 del 20/09/2002 (Rv. 560411 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE | Carattere del giudizio di ammissibilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2002-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560411-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE

Il giudizio di ammissibilità dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale non costituisce anticipazione del giudizio di merito, essendo rivolto alla semplice delibazione della non avventatezza e non manifesta infondatezza della domanda e dunque all'accertamento dell'utilità di un giudizio di merito; ne consegue che soltanto a tale ultimo giudizio è riservato l'esame di pretese contraddizioni nelle dichiarazioni rese da un teste informatore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 274 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)