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Sez. 1, Sentenza n. 10384 del 22/10/1997 (Rv. 509127 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE | Carattere dell'accertamento - Cognizione sommaria - Conseguenze - Sviluppo dell'istruttoria - Limiti.
Stato
decisa il 1997-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/509127-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE

Il giudizio preventivo di ammissibilità dell'azione di dichiarazione giudiziale di filiazione naturale non può dirsi a cognizione piena di merito, essendo diretta all'accertamento sommario di elementi di conoscenza, necessariamente specifici, che escludono l'avventatezza dell'iniziativa giudiziaria, ma non integrano l'efficacia della prova. Consegue che le caratteristiche e le finalità di un tale giudizio sommario informano e limitano il contraddittorio delle parti che ha ad oggetto il significato sintomatico degli specifici elementi di conoscenza prospettati da chi esercita l'azione, ma non può dilatarsi fino ad invadere il campo del consecutivo giudizio a cognizione piena di merito, con lo sviluppo di un'istruttoria diretta a contrastare l'efficacia probatoria di elementi di conoscenza che, se pur specifici, sono prospettati per giustificare l'avvio della istruzione probatoria e non per integrare il fondamento dell'azione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 274 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)