Sez. 1, Sentenza n. 2350 del 21/03/1990 (Rv. 466110 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE - PRESUPPOSTI.*
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE - PRESUPPOSTI.*
Al fine dell'ammissibilità dell'Azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, le "specifiche circostanze", di cui all'art. 274 primo comma (nuovo testo) cod. civ., vanno ravvisate in presenza di elementi, ancorché evincibili dalle affermazioni del genitore istante in rappresentanza del figlio, che indichino il "fumus boni iuris", mentre non è indispensabile l'assunzione delle "informazioni del caso", contemplate dal secondo comma di detta disposizione, né comunque lo svolgimento di attività istruttoria, vertendosi in tema di facoltà, non Obbligo del giudice. (V 1503/89, mass n 462315; (V 1476/87, mass n 450914; (V 4421/86, mass n 447175).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 274 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)