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Sez. 3, Sentenza n. 4030 del 11/06/1983 (Rv. 428978 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - EFFETTI - ESTINZIONE SUCCESSIVA ALL'AGGIUDICAZIONE - AGGIUDICAZIONE - NOZIONE - DIRITTO DEL DEBITORE ALLA CONSEGNA DELLA SOMMA RICAVATA DALLA VENDITA - RESTITUZIONE DEGLI IMMOBILI PIGNORATI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428978-01

ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - EFFETTI - ESTINZIONE SUCCESSIVA ALL'AGGIUDICAZIONE - AGGIUDICAZIONE - NOZIONE - DIRITTO DEL DEBITORE ALLA CONSEGNA DELLA SOMMA RICAVATA DALLA VENDITA - RESTITUZIONE DEGLI IMMOBILI PIGNORATI - ESCLUSIONE.*

In tema di Estinzione del processo esecutivo, il termine "aggiudicazione" adoperato dal primo comma dell'art. 632 cod. proc. civ. si riferisce - ove si tratti di espropriazione immobiliare a mezzo di vendita con incanto - all'aggiudicazione definitiva, con la quale soltanto l'aggiudicatario acquista uno ius ad rem sospensivamente condizionato (diritto al trasferimento coattivo del diritto reale sul bene pignorato, sottoposto alla condizione sospensiva del versamento del prezzo). Conseguentemente soltanto in tale ipotesi - e non pure in quella di aggiudicazione provvisoria - il debitore, in caso di successiva Estinzione del processo esecutivo, ha diritto alla sola consegna della somma ricavata dalla vendita, senza potere ottenere la restituzione degli immobili pignorati. (V 413/83, mass n 425216).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 584, Cod. Proc. Civ. art. 632

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)