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Sez. 3, Sentenza n. 4101 del 16/06/1988 (Rv. 459199 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - AUMENTO DEL SESTO - OFFERTE DOPO L'INCANTO - ESTINZIONE DEL PROCESSO - EFFETTI - ESTINZIONE SUCCESSIVA AD OFFERTA IN AUMENTO E PRECEDENTE ALL'AGGIUDICAZIONE - EFFETTI - ART. 632 COD. PROC. CIV. - CADUCAZIONE DEGLI ATTI DELLA ESECUZIONE.*
Stato
decisa il 1988-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459199-01

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - AUMENTO DEL SESTO - OFFERTE DOPO L'INCANTO - ESTINZIONE DEL PROCESSO - EFFETTI - ESTINZIONE SUCCESSIVA AD OFFERTA IN AUMENTO E PRECEDENTE ALL'AGGIUDICAZIONE - EFFETTI - ART. 632 COD. PROC. CIV. - CADUCAZIONE DEGLI ATTI DELLA ESECUZIONE.*

Nell'esecuzione per espropriazione immobiliare, l'ultima offerta in esito all'incanto, unitamente al provvedimento di aggiudicazione provvisoria in favore del relativo offerente, sono inefficaci, se venga tempestivamente presentata offerta in aumento di sesto, dato che questa impone una nuova gara (senza incanto) e non consente di confermare detta aggiudicazione provvisoria, nemmeno in caso di successiva mancata comparizione dell'offerente in aumento. Pertanto, qualora, dopo detta offerta in aumento, ma prima del provvedimento di aggiudicazione definitiva a conclusione della nuova gara, si verifichi l'Estinzione del processo esecutivo, gli effetti di tale Estinzione (rilevabili, anche d'ufficio, nel giudizio d'opposizione proposto ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ.) sono quelli contemplati dall'art. 632 cod. proc. civ. per il caso di Estinzione prima dell'aggiudicazione, e consistono quindi nella caducazione degli Atti dell'esecuzione, mentre non rileva che il giudice dell'esecuzione abbia erroneamente confermato l'indicata aggiudicazione provvisoria, nonostante l'offerta in aumento, stante la nullità di siffatta conferma. (V 4030/83, mass n 428978; (V 413/83, mass n 425216; (V 2600/62, mass n 253875).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 584, Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 631, Cod. Proc. Civ. art. 632

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)