Sez. L, Sentenza n. 16501 del 21/08/2004 (Rv. 576053 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - CARRIERA - CONCORSI INTERNI | Bando - Promessa al pubblico - Configurabilità - Effetti - Diritti del vincitore del concorso - Derogabilità - Condizioni - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - CARRIERA - CONCORSI INTERNI
Ove il datore di lavoro per la copertura di posti di una determinata qualifica abbia manifestato la volontà di procedere mediante un concorso interno ed abbia, a tal fine, pubblicato un bando contenente tutti gli elementi essenziali (numero dei posti disponibili, qualifica, modalità del concorso, criteri di valutazione dei titoli), prevedendo altresì il riconoscimento del diritto del vincitore del concorso di ricoprire la posizione di lavoro disponibile e la data a decorrere dalla quale è destinata ad operare giuridicamente l'attribuzione della nuova posizione, è configurabile una offerta al pubblico, la quale impegna il datore di lavoro ad adempiere le obbligazioni assunte e consolida nel patrimonio dell'interessato l'acquisizione di una situazione giuridica soggettiva, vale a dire la modifica del precedente rapporto di lavoro, dalla quale il datore non può sciogliersi che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge e non per mutamento in peggio da parte di un sopravvenuto contratto collettivo. È tuttavia legittimo il patto con il quale, dopo l'espletamento del concorso, i vincitori sottoscrivano un nuovo contratto di lavoro che, secondo l'accertamento del giudice di merito, comporti lo scioglimento del precedente contratto per mutuo consenso e la sostituzione con quello nuovo, atteso che l'art. 2103 cod. civ. non vieta che le parti novino l'intero rapporto di lavoro, a condizione che il contratto novativo non dissimuli un patto contrario al divieto di assegnazione a mansioni inferiori previsto dalla norma citata. (Nella specie la S.C ha confermato la sentenza di merito che aveva ravvisato il negozio giuridico novativo, sia sulla base della mancata deduzione di alcun motivo di invalidità dello stesso, sia argomentando dal sopravvenire nelle more tra il superamento del concorso e la sottoscrizione del contratto della trasformazione dell'Amministrazione delle Poste in ente pubblico economico con la conseguente entrata in vigore del nuovo contratto collettivo "privatistico").
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1334 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1336, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)