Sez. L, Sentenza n. 7219 del 07/04/2005 (Rv. 581000 - 01)
POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - PERSONALE | Concorso bandito dall'amministrazione postale - Susseguente privatizzazione del rapporto - Diritto dei vincitori all'inquadramento nel livello previsto dal bando di concorso - Condizioni e limiti, in relazione alla nuova struttura interna delle aree di attività.
POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - PERSONALE
Il superamento di un concorso pubblico, indipendentemente dalla nomina, consolida nel patrimonio dell'interessato una situazione giuridica individuale di diritto soggettivo; tuttavia, qualora l'ente pubblico che ha bandito il concorso si trasformi, successivamente al completo espletamento di esso e prima del formale provvedimento di nomina, in ente pubblico economico, come nel caso dell'Ente poste, con conseguente trasformazione dei rapporti di pubblico impiego in rapporti di diritto privato, il diritto all'inquadramento nel livello previsto dal bando di concorso è subordinato al mantenimento del livello stesso nella riorganizzazione interna dell'ente, in quanto l'intervenuta soppressione dell'area di attività per cui il ricorrente ha partecipato al concorso (in particolare, il raggruppamento di tutte le mansioni precedentemente distinte in IV, V e VI categoria in un'unica area funzionale detta dal contratto collettivo "area operativa") esime l'ente dal rispetto degli obblighi che scaturivano dal bando di concorso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077, Legge 01/12/1993 num. 487 art. 1, Legge 29/01/1994 num. 71 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)