Sez. 3, Sentenza n. 8159 del 26/07/1995 (Rv. 493428 - 01)
LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - TACITA | Permanenza del conduttore nell'immobile dopo la disdetta e riscossione dei canoni da parte del locatore - Irrilevanza.
LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - TACITA
La circostanza che dopo la disdetta il conduttore abbia continuato ad occupare l'immobile locato ed il locatore abbia riscosso i canoni, non รจ sufficiente, se non corroborata da altri elementi univoci, a dimostrare l'esistenza di un accordo fra le parti per la rinnovazione del contratto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1597
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)