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Sez. 3, Sentenza n. 8159 del 26/07/1995 (Rv. 493428 - 01)

LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - TACITA | Permanenza del conduttore nell'immobile dopo la disdetta e riscossione dei canoni da parte del locatore - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1995-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493428-01

LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - TACITA

La circostanza che dopo la disdetta il conduttore abbia continuato ad occupare l'immobile locato ed il locatore abbia riscosso i canoni, non รจ sufficiente, se non corroborata da altri elementi univoci, a dimostrare l'esistenza di un accordo fra le parti per la rinnovazione del contratto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1597

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)