Sez. 3, Sentenza n. 4699 del 18/09/1985 (Rv. 442139 - 01)
LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - TACITA - PERMANENZA DEL CONDUTTORE NELL'IMMOBILE O RISCOSSIONE DEL CANONE SUCCESSIVE ALLA DISDETTA DEL LOCATORE - RINNOVAZIONE TACITA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - TACITA - PERMANENZA DEL CONDUTTORE NELL'IMMOBILE O RISCOSSIONE DEL CANONE SUCCESSIVE ALLA DISDETTA DEL LOCATORE - RINNOVAZIONE TACITA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Poiché la rinnovazione tacita del contratto di locazione, ai sensi dell'art. 1597 cod. civ., postula la continuazione della detenzione della cosa da parte del conduttore e la Mancanza di una manifestazione di volontà contraria da parte del locatore, qualora questi abbia manifestato con la disdetta la sua volontà di porre termine al rapporto, la suddetta rinnovazione non può desumersi dalla permanenza del locatario nell'immobile locato dopo la scadenza o dal fatto che il locatore abbia continuato a percepire il canone senza proporre tempestivamente Azione di rilascio, occorrendo invece un suo comportamento positivo idoneo ad evidenziare una nuova volontà, contraria a quella precedentemente manifestata per la cessazione del rapporto. (Conf 3462/84, mass n 435485; (Conf 4149/83, mass n 429100; (Conf 5173/79, mass n 401789).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1597
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)