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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11000 del 20/05/2014 (Rv. 630986 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - IN GENERE (NOZIONE) | Art. 1, comma 412, della legge n. 311 del 2004 - Comunicazione esito attività di liquidazione ex art. 36 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Obbligatorietà - Inosservanza - Nullità dell'iscrizione - Incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2014-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630986-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - IN GENERE (NOZIONE)

In tema di riscossione delle imposte, l'art. 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, obbliga l'Agenzia delle Entrate, in esecuzione di quanto sancito dall'art. 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212, a comunicare al contribuente l'esito dell'attività di liquidazione, effettuata ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata, sicchè l'omissione di tale comunicazione determina la nullità del provvedimento di iscrizione a ruolo, indipendentemente dalla ricorrenza, o meno, di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 6 com. 5 CORTE COST., Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 412 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)