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Sez. 1, Sentenza n. 5514 del 21/02/1973 Ud. (dep. 25/07/1973) Rv. 124648 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ESTORSIONE ED ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI - DIFFERENZA - ELEMENTO PSICOLOGICO - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1973-02-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/124648-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ESTORSIONE ED ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI - DIFFERENZA - ELEMENTO PSICOLOGICO - ESTREMI.*

I delitti di estorsione e di Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone si differenziano non per la materialita del fatto, ma per l'elemento psicologico. Nell'estorsione, l'agente mira a conseguire un profitto, pur avendo la consapevolezza di non avervi diritto; nell'Esercizio arbitrario, l'agente opera con la coscienza di esercitare un preteso diritto, nella ragionevole opinione che cio che egli chiede gli sia dovuto.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 393, Cod. Pen. art. 629 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)