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Sez. 3, Sentenza n. 5866 del 01/03/1982 Ud. (dep. 12/06/1982) Rv. 154203 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ESTORSIONE ED ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI - CRITERIO DISTINTIVO.*
Stato
decisa il 1982-03-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/154203-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ESTORSIONE ED ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI - CRITERIO DISTINTIVO.*

Il criterio distintivo tra estorsione ed Esercizio arbitrario delle proprie ragioni, non risiede nella materialità del fatto, che può essere identica in ciascuna delle fattispecie, bensì nell'elemento intenzionale. Infatti, nel reato di ragion fattasi l'agente deve essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli compete giuridicamente. Non si esige che tale pretesa sia realmente fondata bastando la ragionevole opinione che di ciò abbia l'autore del reato. Per contro, nell'estorsione l'agente mira a conseguire un profitto ingiusto, con la consapevolezza che quanto pretende non gli compete. (V mass n 146342; (V mass n 142729; (V mass n 138181; (V mass n 126257; (V mass n 124648; (V mass n 124476; (V mass n 120791; (V mass n 120790; (V mass n 119142; (V mass n 107689; (V mass n 103557).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 393, Cod. Pen. art. 629 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)