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Sez. 3, Sentenza n. 5866 del 01/03/1982 Ud. (dep. 12/06/1982) Rv. 154204 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ESTORSIONE ED ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI - CRITERIO DISTINTIVO - DOLO DELL'ESTORSIONE - MODI DI RILEVAZIONE.*
Stato
decisa il 1982-03-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/154204-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ESTORSIONE ED ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI - CRITERIO DISTINTIVO - DOLO DELL'ESTORSIONE - MODI DI RILEVAZIONE.*

Nella individuazione dei limiti oltre i quali, pur in presenza della pretesa di esercitare un diritto, debba ritenersi invece che il soggetto ha, in realtà, agito con intendimento estorsivo, conviene considerare che è certo che esula dalla ragion fattasi per rientrare nell'estorsione la condotta di chi, con violenza o minaccia, si procura un ingiusto profitto in mala fede; ciò non può ritenersi invece altrettanto certo, qualora l'agente versi in errore, sia pure dipendente da colpa grave, ostandovi la natura esclusivamente dolosa del delitto di estorsione. Deve però precisarsi che non basta la mera assunzione di aver agito al fine di esercitare un diritto, per escludere la sussistenza del dolo specifico richiesto per il delitto di estorsione e ritenere configurabile il delitto di ragion fattasi, ma l'effettivo intendimento dell'agente si dovrà desumere dalle circostanze concrete della condotta posta in essere. (V mass n 146342; (V mass n 142729; (V mass n 138181; (V mass n 126257; (V mass n 124648; (V mass n 124476; (V mass n 120791; (V mass n 120790; (V mass n 119142; (V mass n 107689; (V mass n 103557).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 393, Cod. Pen. art. 629 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)