Sez. 1, Sentenza n. 982 del 27/02/1978 (Rv. 390321 - 01)
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - IN GENERE - INDENNIZZO ALLE SOCIETA NON QUOTATE IN BORSA - COMPUTABILITA DEI COSIDDETTI AMMORTAMENTI ANTICIPATI - CONDIZIONI.*
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - IN GENERE - INDENNIZZO ALLE SOCIETA NON QUOTATE IN BORSA - COMPUTABILITA DEI COSIDDETTI AMMORTAMENTI ANTICIPATI - CONDIZIONI.*
Ai fini dell'indennizzo dovuto dall'ENEL, per la nazionalizzazione delle imprese elettriche appartenenti a societa non quotate in borsa, per la computabilita dei cosiddetti ammortamenti anticipati - indicati nella posta di bilancio "fondo supplementare di ammortamento e rinnovo: quote di ammortamento oltre i massimali ordinari ammessi dal fisco" - sotto l'aspetto della loro riferibilita al capitale netto (art 5, n 2 della legge n 1643 del 1962) o agli incrementi di riserva (art 5 n 3 della legge citata), non solo si deve accertare l'esistenza della suindicata voce di bilancio al passivo del conto patrimoniale, ma anche che lo stesso bilancio, considerato in rapporto agli Atti ad esso allegati, che ne costituiscono illustrazione ed esplicazione, lasci direttamente evidenziare, attraverso una documentale certezza, la natura di vere e proprie riserve di quegli ammortamenti, e cosi della loro indennizzabilita a termini del citato art 5 della legge di nazionalizzazione. (V 3796/74, mass n 372309; (V 3797/74, mass n 372315).*
Riferimenti normativi: Legge 04/03/1958 num. 191, Legge 06/12/1962 num. 1643 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)