Sez. 1, Sentenza n. 4021 del 12/07/1979 (Rv. 400504 - 01)
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - INDENNIZZO - DETERMINAZIONE - CRITERI - SOCIETA PER AZIONI NON QUOTATE IN BORSA - RIFERIMENTO AI BILANCI REDATTI SECONDO IL MODELLO ALLEGATO ALLA LEGGE N 191 DEL 1958 - VALUTAZIONE DELLE POSTE DIVERSA DALLA LORO DENOMINAZIONE - AMMISSIBILITA - POSTE DUBBIE DEL BILANCIO - RICORSO AI DOCUMENTI ALLEGATI, ALLA COMPARAZIONE FRA BILANCI DI ESERCIZI DIVERSI ED ALLE AMMISSIONI DELLA PARTE - LEGITTIMITA.*
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - INDENNIZZO - DETERMINAZIONE - CRITERI - SOCIETA PER AZIONI NON QUOTATE IN BORSA - RIFERIMENTO AI BILANCI REDATTI SECONDO IL MODELLO ALLEGATO ALLA LEGGE N 191 DEL 1958 - VALUTAZIONE DELLE POSTE DIVERSA DALLA LORO DENOMINAZIONE - AMMISSIBILITA - POSTE DUBBIE DEL BILANCIO - RICORSO AI DOCUMENTI ALLEGATI, ALLA COMPARAZIONE FRA BILANCI DI ESERCIZI DIVERSI ED ALLE AMMISSIONI DELLA PARTE - LEGITTIMITA.*
Dal sistema della legge di nazionalizzazione dell'energia elettrica si ricava il principio che, fatta eccezione per le imprese e i beni valutabili in base a specifica stima, la Determinazione degli indennizzi deve essere operata in maniera automatica, sulla base di documenti tassativamente individuati, e cioe, per le societa per azioni non quotate in borsa, alla stregua dei bilanci redatti secondo il modello allegato alla legge 4 marzo 1958, n 191, senza che possa farsi ricorso ad altri elementi, ancorche documentali. Tuttavia, non solo non e preclusa una valutazione delle poste diversa dalla loro denominazione, se tale diversita risulti dall'esame del bilancio nel suo complesso, ma, con specifico riguardo all'ipotesi di cui all'art 5, n 3, della legge n 1643 del 1962, l'esigenza di verificare l'effettivo compimento delle operazioni o il prodursi dei risultati economici ivi indicati comporta necessariamente un penetrante controllo dei dati di bilancio, sicche, per le poste dubbie del medesimo, e legittimo il ricorso ai documenti allegati (comprese le relazioni degli amministratori e dei sindaci che ne costituiscono complemento necessario), nonche il compimento di indagini comparatistiche fra bilanci di diversi esercizi, e, infine, anche il ricorso alle ammissioni della parte in ordine alla consistenza e alla deducibilita di poste contestate. (Conf 1187/78, mass n 390545; (Conf 982/78, mass n 390321; (Conf 509/76, mass n 379169).*
Riferimenti normativi: Legge 04/03/1958 num. 191, Legge 06/12/1962 num. 1643 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)