Sez. 3, Sentenza n. 2944 del 29/07/1975 (Rv. 377015 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - RICONOSCIMENTO DEI VIZI - RICONOSCIMENTO IMPLICITO - CONFIGURABILITA - CONSEGUENZE.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - RICONOSCIMENTO DEI VIZI - RICONOSCIMENTO IMPLICITO - CONFIGURABILITA - CONSEGUENZE.*
Il comportamento del venditore, il quale, in seguito a denuncia anche non formale dei vizi di funzionamento di macchine o apparecchiature meccaniche, si presta con propri tecnici alla revisione o alla riparazione dei difetti lamentati, puo essere interpretato come un riconoscimento dei difetti della cosa venduta, con la conseguente assunzione dell'Obbligo della garanzia per la completa eliminazione dei vizi riscontrati. Tale riconoscimento impedisce la decadenza per la denuncia dei vizi ed interrompe la prescrizione, se il venditore riconosce anche implicitamente il diritto alla garanzia, con la conseguenza che dalla data di esso incomincia a decorrere un nuovo termine. (Conf 767/68, mass n 332019; V 3344/62).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1495, Cod. Civ. art. 2944
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)