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Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 23/12/1977 (Rv. 389257 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - RICONOSCIMENTO DEI VIZI - TACITO - AMMISSIBILITA - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1977-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389257-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - RICONOSCIMENTO DEI VIZI - TACITO - AMMISSIBILITA - NOZIONE.*

Il riconoscimento dei vizi della cosa venduta - che a norma dell'art 1495 cod civ esclude la necessita della loro denunzia da parte dell'acquirente - puo avvenire anche tacitamente, e cioe mediante il compimento di Atti incompatibili con l'intenzione di respingere la pretesa del compratore o di far valere la decadenza: in particolare, cio si verifica nei casi in cui il venditore provveda ad effettuare riparazioni a mezzo di propri tecnici, ovvero si offra di far riparare o sostituire la cosa venduta, poiche con tali comportamenti egli mostra di aver accettato la denunzia del compratore senza porre alcuna questione in ordine alla sua tempestivita e di aver ritenuto suo Obbligo procedere all'eliminazione dei vizi, riconoscendo, implicitamente ma chiaramente, che la denuncia del compratore era fondata. (Conf 2944/75, mass n 377015; (Conf 1126/73, mass n 363620; (Conf 551/71, mass n 350250).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)