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Sez. 2, Sentenza n. 3387 del 14/11/1972 (Rv. 361239 - 01)

DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - ESTINZIONE - IMPOSSIBILITA DI USO - MANCANZA DI UTILITA - DISCIPLINA SOTTO IL REGIME DEL CODICE CIVILE ABROGATO E DI QUELLO VIGENTE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1972-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361239-01

DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - ESTINZIONE - IMPOSSIBILITA DI USO - MANCANZA DI UTILITA - DISCIPLINA SOTTO IL REGIME DEL CODICE CIVILE ABROGATO E DI QUELLO VIGENTE - FATTISPECIE.*

L'impossibilita di uso o la Mancanza di utilita della servitu non sono causa esse stesse di Estinzione della servitu medesima, perche sia in base al codice civile del 1865, sia in base al codice civile vigente, nelle ipotesi di temporanea impossibilita materiale di uso o di precario difetto della utilita il diritto viene a trovarsi in uno stato di quiescenza, che cessa se vengono ripristinate le condizioni obbiettive che rendono utile ed esercitabile la servitu. Peraltro detto stato di quiescenza non impedisce l'Estinzione della servitu per non uso quando l'impossibilita di uso o la Mancanza di utilita si siano protratte ininterrottamente (cioe non sia stato compiuto alcun atto di Esercizio della servitu) per tutta la durata del termine indicato nell'art 666 cod civ abrogato e nell'art 1073 cod civ vigente. (nella specie trattavasi di accertare se il diritto di attingere acqua da un fondo altrui si fosse estinto per non uso, dopo che il titolare aveva ottenuto l'allacciamento del proprio immobile all'acquedotto comunale). (V 997'68, mass n 332407; 1267'66, mass n 322541; (V 1821'48).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1073, Cod. Civ. Abrog. art. 666, Cod. Civ. art. 1074, Cod. Civ. Abrog. art. 663

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)