Sez. 2, Sentenza n. 1267 del 18/05/1966 (Rv. 322541 - 01)
DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - ESTINZIONE DELLA SERVITU - IMPOSSIBILITA DI USO E MANCANZA DI UTILITA - DECORRENZA DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE - NECESSITA - COMPIMENTO, NELLE MORE, DI ATTI CONTRARI ALLA SERVITU - ILLICEITA.*
DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - ESTINZIONE DELLA SERVITU - IMPOSSIBILITA DI USO E MANCANZA DI UTILITA - DECORRENZA DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE - NECESSITA - COMPIMENTO, NELLE MORE, DI ATTI CONTRARI ALLA SERVITU - ILLICEITA.*
L'impossibilita di uso e la Mancanza di utilita determinano soltanto la quiescenza della servitu, la quale si estingue col decorso del tempo richiesto per la prescrizione estintiva. Se durante tale periodo cessa la causa della impossibilita dell'uso o della Mancanza di utilita la servitu riprende la sua efficienza. Pertanto, fino a che dura la possibilita del ripristino del suo Esercizio, la servitu deve essere tutelata e non puo, quindi, ritenersi legittimo il compimento, da parte del proprietario del fondo servente, di Atti contrari alla servitu medesima. Infatti, l'Esercizio effettivo della servitu non e condizione della sua esistenza ed il potere sulla cosa, in cui essa consiste, si presenta come attuale anche se l'Esercizio e subordinato al ripristino dello stato dei luoghi. (Cfr 2879/62).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1074
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)