Sez. L, Sentenza n. 6222 del 23/06/1998 (Rv. 516686 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO | Riassetto organizzativo per una più economica gestione dell'azienda - Rilevanza - Relativa scelta imprenditoriale - Sindacabilità sotto i profili della congruità e della convenienza - Esclusione - Fattispecie relativa all'affidamento a studi esterni dell'attività di progettazione prima svolta nell'azienda, con relativa soppressione dei posti di lavoro.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO
Il riassetto organizzativo per una più economica gestione dell'azienda vale a integrare il giustificato motivo oggettivo di licenziamento ai sensi dell'art. 3 legge n. 604 del 1966, restando insindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità la relativa scelta imprenditoriale, senza che la necessaria verifica dell'effettività di tale scelta comporti un'indagine in ordine ai margini di convenienza e di onerosità dei costi connessi al sistema organizzativo modificato dall'imprenditore, atteso che la trasformazione ben potrebbe comportare un maggiore costo, nella previsione dell'ottenimento di migliori risultati. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente il giustificato motivo oggettivo nell'ipotesi di datore di lavoro che aveva disposto di far eseguire l'attività di progettazione fuori dall'azienda, affidandola a studi esterni e così sopprimendo i posti di lavoro dei dipendenti addetti a tale attività).
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)