Sez. L, Sentenza n. 3128 del 30/03/1994 (Rv. 486000 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Per giustificato motivo - Obiettivo | Riassetto organizzativo per una più economica gestione dell'azienda - Rilevanza - Relativa scelta imprenditoriale - Insindacabilità - Accertamento dell'effettività della scelta - Ammissibilità - Limiti.
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Per giustificato motivo - Obiettivo
Il riassetto organizzativo per una più economica gestione dell'azienda vale ad integrare il giustificato motivo oggettivo di licenziamento ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604/1966, restando insindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità la relativa scelta imprenditoriale: ai fini della verifica dell'effettività di questa, non è necessaria un'indagine in ordine ai margini di convenienza e di onerosità dei costi connessi al sistema organizzativo modificato dall'imprenditore. (Nella specie la sentenza impugnata, confermata dalla Suprema Corte, ha ritenuto giustificati i licenziamenti di addetti al settore vendita di una società, presenti nelle aree in cui continuava ad operare per la stessa una rete di agenti e rappresentanti).
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)