Sez. 5, Sentenza n. 8358 del 05/02/2016 Ud. (dep. 01/03/2016) Rv. 266068 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI | Reato ex art. 476 cod. pen. - Atto pubblico a fede privilegiata - Caratteri - Fattispecie.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI
In tema di falso materiale in atto pubblico commesso dal privato ed aggravato ex art. 476, comma secondo, cod. pen., sono documenti dotati di fede privilegiata solo quelli che, emessi da pubblico ufficiale autorizzato dalla legge, da regolamenti oppure dall'ordinamento interno della P.A. ad attribuire all'atto pubblica fede, attestino quanto da lui fatto e rilevato o avvenuto in sua presenza, ovvero quanto da lui attestato in relazione a constatazioni o accertamenti che era in sua facoltà e nella sua discrezionalità eseguire. (Fattispecie relativa a documento di sgravio fiscale, attestante il fatto che il debito del contribuente verso l'Erario era inferiore alla somma iscritta a ruolo).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 482
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)