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Sez. 5, Sentenza n. 15268 del 27/11/2000 (Rv. 543324 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Organizzazione di convegni, congressi e viaggi e distribuzione di donativi a medici - Inerenza ad attività di impresa farmaceutica - Configurabilità - Relative spese - Detraibilità dell'IVA - Condizioni.
Stato
decisa il 2000-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543324-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI

L'IVA corrisposta da una società farmaceutica per le spese sostenute per le organizzazioni di congressi e convegni e per il pagamento in favore dei medici delle relative spese di viaggio e soggiorno, nonché per la distribuzione di donativi agli stessi, può essere posta in detrazione ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, solo quando le spese in questione possano ritenersi inerenti all'attività di impresa, e perciò non siano in contrasto con la disciplina della pubblicità dei farmaci contenuta nell'art. 31 della legge n. 833 del 1978, e la società contribuente dimostri che esse abbiano finalità di rilevante interesse scientifico, con esclusione di scopi pubblicitari e ricadano nell'ambito delle disposizioni dell'art. 19 della legge n. 67 del 1988 e dei relativi regolamenti.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)