Sez. 5, Sentenza n. 2276 del 31/01/2011 (Rv. 616495 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE | Società farmaceutica - Spese per l'organizzazione di congressi e convegni - Deducibilità quali spese di rappresentanza - Condizioni.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE
In tema di imposte sui redditi, le spese sostenute da una società farmaceutica per l'organizzazione di congressi e convegni e per il pagamento, in favore dei medici partecipanti, delle relative spese di viaggio e soggiorno possono essere qualificate come spese di rappresentanza - e come tali deducibili entro i limiti indicati dall'art. 74 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - purchè si dimostri che le attività in questione abbiano rilevante interesse scientifico per lo sviluppo delle conoscenze nei settori della chimica, della tecnica farmaceutica etc., con esclusione di scopi pubblicitari e ricadano nell'ambito delle disposizioni dell'art. 19, comma 14, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e relativi regolamenti.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 74, Legge 11/03/1988 num. 67 art. 19 com. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)