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Sez. 2, Sentenza n. 8073 del 24/07/1995 (Rv. 493406 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - I.N.A. CASA | Patrimonio immobiliare della gestione I.N.A. casa - Devoluzione agli I.A.C.P. - Cessione in proprietà degli alloggi - Regime giuridico - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493406-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - I.N.A. CASA

La devoluzione agli I.A.C.P. del patrimonio immobiliare della gestione I.N.A. - Casa, prevista e disciplinata, nelle successive sue fasi, dalla legge n. 60 del 1963, ha comportato solo parziali e specifiche modifiche al regime giuridico della cessione in proprietà dei singoli alloggi, quale contemplato dai corrispondenti atti di assegnazione posti in essere in conformità della legge n. 43 del 1949, istitutiva della Gestione. Ne consegue che detto regime giuridico, nelle parti non modificate o sostituite dalla legge n. 60 del 1963, è ancora quello dettato dalla legge del 1949, senza possibilità di integrarlo con la normativa in tema di cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico di cui al d.P.R. 17 gennaio 1959 n. 2, di applicabilità circoscritta, ai sensi dell'art. 1 del decreto stesso, agli alloggi facenti parte del patrimonio edilizio dello Stato e degli altri enti pubblici specificamente indicati, tra i quali non figura la Gestione I.N.A.- Casa, o per i quali le vigenti disposizioni già non prevedevano (come prevedeva, invece, la legge del 1949) l'acquisto della proprietà da parte degli assegnatari (nella specie, la S.C., in base all'enunciato principio, ha confermato la sentenza del giudice del merito, il quale aveva ritenuto che all'individuazione degli aventi diritto, in luogo ed in sostituzione dell'assegnatario con patto di futura vendita di un alloggio I.N.A. - Casa deceduto in pendenza del relativo rapporto, ad ottenere, nel concorso delle condizioni oggettive, la cessione in proprietà dell'alloggio medesimo, deve pervenirsi in base alla regola dettata dall'art. 17 della legge n. 43 del 1949, il quale dispone che a tale assegnatario succedono nei relativi diritti i suoi eredi, senza possibilità di operare alcuna scelta tra di essi in base al criterio - introdotto dall'art. 25 lett. "a" del d.P.R. n. 2 del 1959 e 6, comma secondo, della legge n. 60 del 1963 - della loro convivenza o meno con l'assegnatario al momento del decesso dello stesso).

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1949 num. 43 art. 17, DPR 17/01/1959 num. 2 art. 1, DPR 17/01/1959 num. 2 art. 25, Legge 14/02/1963 num. 60 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)