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Sez. 1, Sentenza n. 25546 del 30/11/2006 (Rv. 593076 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - POSIZIONI SOGGETTIVE | Alloggio di proprietà della GESCAL, successivamente devoluto all'IACP - Assegnazione con patto di futura vendita - Decesso dell'assegnatario - Eredi - Diritto al trasferimento in proprietà dell'alloggio - Sussistenza - Convivenza con l'assegnatario - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-11-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593076-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - POSIZIONI SOGGETTIVE

In tema di trasferimento della proprietà degli alloggi già assegnati a riscatto con patto di futura vendita dalla Gescal (gestione case lavoratori) e, a seguito della liquidazione di questo ente, devoluti agli Istituti autonomi delle case popolari, il rapporto di assegnazione era regolato non già dall'art. 6, comma terzo, della legge 14 febbraio 1963, n. 60 (abrogata con l'art. 27 della legge 8 agosto 1977, n. 513) - il quale, con riguardo all'assegnazione di alloggio in locazione, disponeva al terzo comma che, in caso di morte dell'assegnatario, l'alloggio medesimo dovesse essere assegnato, su loro domanda, agli eredi, purché conviventi al momento della morte - , bensì dall'art. 17 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, a tenore del quale all'assegnatario con promessa di vendita, morto durante il periodo di pagamento rateale, succedevano nei relativi diritti i suoi eredi, senza altra condizione, con la conseguenza che tutti indistintamente tali eredi, ancorché non conviventi con il proprio dante causa all'atto del suo decesso, avevano ugualmente diritto all'alloggio, senza possibilità di operare alcuna scelta tra essi sulla base del criterio della convivenza. (Nel ribadire il principio di cui in massima, la S.C. ha anche precisato che a contraria soluzione non può condurre l'art.4 del contratto di assegnazione con patto di futura vendita predisposto dalla Gescal, con il quale l'ente predetto si obbligava a cedere la proprietà dell'alloggio a favore dell'assegnatario o dei suoi eredi legittimi o testamentari dopo l'estinzione del debito, "salvo quanto previsto dalla legge 14 febbraio 1963, n.60", riferendosi detta clausola alle condizioni e ai requisiti prescritti in generale per gli assegnatari dalla citata legge n.60 del 1963, e non a quanto stabilito dall' art.6, comma terzo, della legge medesima).

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1949 num. 43 art. 17, Legge 14/02/1963 num. 60 art. 6 com. 3, Legge 08/08/1977 num. 513 art. 27 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)