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Sez. 2, Sentenza n. 11325 del 15/11/1997 (Rv. 509938 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - POSIZIONI SOGGETTIVE | Alloggio dell'I.A.C.P. - Assegnatario con patto di futura vendita - Decesso - Eredi - Diritto al trasferimento in proprietà dell'alloggio - Sussistenza - Convivenza con l'assegnatario - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/509938-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - POSIZIONI SOGGETTIVE

Il rapporto di assegnazione con patto di futura vendita di un alloggio di proprietà dell'I.A.C.P. deve ritenersi regolato non dall'art. 6 della legge n. 60 del 1963 (che, con riguardo all'assegnazione di alloggio in locazione, prevede, nel caso di morte dell'assegnatario, che il bene sia assegnato, su domanda, agli eredi purché conviventi al momento della morte), bensì dall'art. 17 della legge n. 1949, n. 43, in forza del quale all'assegnatario con promessa di vendita, morto durante il periodo di pagamento rateale, succedono nei relativi diritti i suoi eredi, senza altre condizioni, con la conseguenza che tutti, indistintamente, gli eredi dell'assegnatario, ancorché non conviventi al momento del suo decesso, vantano un uguale ed autonomo diritto al riscatto del bene, senza che sia lecito operare una scelta tra essi sulla base del detto criterio della convivenza.

Riferimenti normativi: Legge 14/02/1963 num. 60 art. 6, Legge 08/08/1977 num. 513 art. 27 CORTE COST., Legge 28/02/1949 num. 43 art. 17, Legge 27/04/1962 num. 231 CORTE COST., DPR 17/08/1959 num. 2 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)