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Sez. 5, Sentenza n. 10840 del 23/05/2005 (Rv. 581325 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE | Oggetto - Natura di imposta diretta - Conseguenze - Conferimento aziendale - Applicabilità dell'imposta - Legittimità - Applicabilità della direttiva CEE n. 335 del 1969 - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581325-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE

L'INVIM ha per oggetto un fenomeno, l'incremento di valore di determinati beni (i beni immobili o i beni ad essi equiparati, come, nella specie, l'azienda conferita in società), il quale è, in sé, una ricchezza, cioè una variazione positiva di potere economico, che è indipendente da qualsiasi specie di trasferimento e che, difatti, viene colpita a prescindere dal trasferimento del bene da un soggetto ad un altro. Pertanto, l'INVIM non è un'imposta di trasferimento o un'imposta sul trasferimento e non è nemmeno una specie d'imposta indiretta, bensì un'imposta diretta e, come tale, non è oggetto della direttiva del 17 luglio 1969, n. 69/335/CEE - che vieta di applicare, sulle operazioni in essa indicate, imposte indirette aventi le stesse caratteristiche di quelle sui conferimenti - e deve essere pagata ogni volta che si verifica il fatto che la legge indica come presupposto per la sua applicazione e, quindi, anche in caso occasione del trasferimento "sub specie" di conferimento aziendale, in relazione all'incremento di valore dei beni che si sia comunque realizzato.

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 17/07/1969 num. 335 art. 10, Direttive del Consiglio CEE 17/07/1969 num. 335 art. 12, DPR 26/10/1972 num. 643 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)