Sez. U, Sentenza n. 20885 del 27/09/2006 (Rv. 593676 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (INVIM) - Domanda di rimborso del contribuente - Accoglimento - Mancata impugnazione della sentenza - Rimborso da parte del Comune - Domanda di risarcimento nei confronti dell'Amministrazione finanziaria per negligente conduzione del giudizio - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
Spetta al giudice ordinario la giurisdizione in ordine alla domanda con cui un Comune, in qualità di avente diritto all'attribuzione del gettito dell'INVIM, faccia valere nei confronti dell'Amministrazione finanziaria il diritto ad essere risarcito di quanto dovrà restituire per effetto della sentenza con cui il giudice tributario di primo grado abbia accolto la domanda di rimborso del contribuente, avanzata sul presupposto dell'asserito contrasto dell'imposta con la direttiva CEE del Consiglio 17 luglio 1969, n. 69/335/CEE, qualora il Comune faccia valere la negligente conduzione del giudizio da parte dell'Amministrazione finanziaria, per non avere impugnato la medesima pronuncia, nonostante fosse intervenuta, anteriormente alla scadenza del relativo termine, la sentenza della Corte di Giustizia CEE 11 dicembre 1997, n. 42, favorevole alle ragioni dell'Amministrazione: oggetto della controversia, infatti, non è la legittimità della pretesa tributaria per INVIM, che rappresenta il mero antefatto sul quale ha già pronunciato in senso negativo il giudice tributario, ma la pretesa del Comune ad essere risarcito dallo Stato per l'addotta negligente conduzione del giudizio, a titolo di responsabilità da mandato o di responsabilità aquiliana, non potendosi d'altronde ipotizzare neppure un accertamento tributario in via incidentale, in quanto l'apprezzamento in ordine all'esito dell'eventuale ulteriore corso della controversia tributaria si configura esclusivamente come verifica dell'evitabilità dell'evento, rapportata all'inosservanza colposa di regole tecnico-giuridiche.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1711, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2342, DPR 26/10/1972 num. 643 art. 2 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 29, Direttive del Consiglio CEE 17/07/1969 num. 335 art. 4, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)