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Sez. 5, Sentenza n. 7336 del 13/05/2003 (Rv. 562978 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE | Conferimento di ramo d'azienda - Applicazione dell'imposta - Legittimità - Applicabilità della direttiva CEE n. 335 del 1969 - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562978-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE

In tema di INVIM, l'atto con cui una società commerciale conferisce ad un'altra società un proprio ramo d'azienda è legittimamente assoggettato ad imposta, atteso che l'INVIM, avendo natura di imposta diretta (e non indiretta), che colpisce la ricchezza costituita dall'incremento di valore di determinati beni, indipendentemente da qualsiasi specie di trasferimento - il quale, di regola, è assunto dalla legge solo come il fatto in occasione della cui verificazione si attua l'obbligazione tributaria -, esula dall'ambito applicativo della direttiva del Consiglio del 17 luglio 1969, n. 69/335/CEE (come modificata dalla direttiva del 10 giugno 1985, n. 85/303/CEE), la quale ha ad oggetto esclusivamente le imposte indirette in essa contemplate.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 2 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 17/07/1969 num. 335, Direttive del Consiglio CEE 10/06/1985 num. 303

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)