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Sez. 3, Sentenza n. 17249 del 14/11/2003 (Rv. 568186 - 01)

PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - RISPOSTA - MANCATA RISPOSTA | Fatti extraprocessuali - Valore meramente indiziario - Mancata risposta all'interrogatorio formale - Facoltà del giudice di ritenere ammessi i fatti oggetto di interrogatorio in concorso con altri elementi - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568186-01

PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - RISPOSTA - MANCATA RISPOSTA

Ai fini della formazione del convincimento del giudice, i fatti extraprocessuali (nel caso di specie, dichiarazione resa da un soggetto coinvolto in un incidente agli agenti di polizia stradale) costituiscono solo fonte probatoria indiziaria, valutabile liberamente dal giudice, mentre la mancata presentazione della parte a rendere interrogatorio formale costituisce fatto processuale, tale da indurre a ritenere ammessi i fatti che formano oggetto di interrogatorio, purché concorrano anche altri elementi, mentre non è censurabile in sede di legittimità la sentenza che pur in caso di mancata risposta a interrogatorio formale, non ritenga ammessi i suddetti fatti. (In applicazione di tali principi di diritto, la S.C. ha ritenuto esente da vizi la sentenza di merito che non aveva ritenuto provato che la dinamica di un incidente fosse quella sostenuta dall'attore sulla base delle dichiarazioni rese dal convenuto alla polizia stradale e della mancata comparizione di questi a rendere interrogatorio formale, fondando il proprio convincimento su altre risultanze processuali).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 232 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)