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Sez. L, Sentenza n. 4211 del 23/04/1998 (Rv. 514859 - 01)

PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - RISPOSTA - MANCATA RISPOSTA | Efficacia - Indiziaria - Omessa considerazione da parte del giudice di merito - Vizio di motivazione - Esclusione - Fattispecie relativa ad adeguato esame delle risultanze istruttorie da parte del giudice di merito.
Stato
decisa il 1998-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/514859-01

PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - RISPOSTA - MANCATA RISPOSTA

Non è viziata da omessa motivazione la sentenza nella quale il giudice ometta di prendere in considerazione la mancata risposta all'interrogatorio formale, dal momento che la legge consente di desumere solo elementi indiziari dalla mancata risposta della parte, affermando che il giudice può ritenere come ammessi, valutato ogni altro elemento di prova, i fatti dedotti nell'interrogatorio, e l'esercizio di tale facoltà, rientrando nel potere discrezionale del giudice del merito, non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità. (Nella specie il giudice di merito aveva preso in considerazione altre risultanze istruttorie, fornendo dell'accertamento compiuto una motivazione dalla S.C. ritenuta esauriente e corretta sul piano logico - giuridico)

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5, Cod. Proc. Civ. art. 232 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)