Sez. 5, Sentenza n. 25578 del 04/12/2009 (Rv. 610493 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE | Art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 - Testo vigente prima della novella introdotta con l'art. 13 del d.lgs. n. 241 del 1997 - Crediti d'imposta maturati negli anni precedenti - Controllo formale - Ammissibilità - Omessa contestazione - Irrilevanza.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE
In tema di imposte sui redditi, lo strumento della liquidazione automatica d'imposta previsto dall'art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 13 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, poteva essere utilizzato anche se l'anomalia, l'errore o l'omissione riguardava crediti d'imposta maturati negli anni precedenti, prevedendo la norma, al comma 2, lett. g), non riprodotto nella nuova versione, il controllo dei crediti di imposta spettanti (in quanto, evidentemente, maturati negli anni precedenti) e dei versamenti delle somme dovute in base alle dichiarazioni, cioè dei mezzi di estinzione del debito tributario, e non rilevando l'omessa comunicazione dell'esito del controllo formale, richiesta dalla norma solo nel testo introdotto dall'art. 13 cit.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 09/07/1997 num. 241 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)