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Sez. 5, Sentenza n. 13591 del 11/06/2007 (Rv. 599019 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE | Crediti d'imposta riportati a nuovo da precedenti dichiarazioni - Controllo cartolare ex art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973 - Ammissibilità - Condizioni - Omessa contestazione delle precedenti dichiarazioni da parte dell'erario - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599019-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE

In tema di imposte sui redditi, lo strumento della liquidazione automatica d'imposta previsto all'art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, può essere utilizzato anche quando l'anomalia, l'errore o l'omissione riguardi dati contabili riportati dalle dichiarazioni presentate dal contribuente negli anni precedenti, a nulla rilevando che queste ultime non abbiano formato oggetto di contestazione da parte dell'erario (nella specie, in applicazione del suddetto principio la S.C. ha confermato la sentenza di merito la quale aveva ritenuto che correttamente l'amministrazione aveva proceduto alla liquidazione automatica ex art. 36 bis d.P.R. cit., in un caso in cui il contribuente aveva esposto nella dichiarazione crediti d'imposta insussistenti e riportati a nuovo dalle precedenti dichiarazioni, nelle quali però non avevano formato oggetto di contestazione non essendo emerso reddito imponibile).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)