Sez. 3, Sentenza n. 1217 del 03/06/1967 (Rv. 327706 - 01)
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - DEFERIMENTO - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - PRESUPPOSTI - FACOLTA DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - SCELTA DELLA PARTE.*
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - DEFERIMENTO - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - PRESUPPOSTI - FACOLTA DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - SCELTA DELLA PARTE.*
Il giuramento suppletorio e un mezzo integrativo di prova e, come tale, presuppone che altre prove siano state in precedenza raccolte, ma che abbiano condotto a risultanze insufficienti e contraddittorie. Disporre detto giuramento e facolta del giudice di merito, il quale vi provvede di ufficio, senza necessita di essere sollecitato dalle parti ed allo stesso giudice di merito e riservata la scelta della parte alla quale deferire il giuramento, tenendo presenti le risultanze complessive delle altre prove precedentemente acquisite, al fine di desumere quale sia la parte prevalentemente favorita e quale appaia maggiormente meritevole di fiducia, anche in considerazione del comportamento processuale tenuto durante il corso del giudizio. (Conf. 1003-55, 1350-65, 3013-62).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 240, Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)