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Sez. 3, Sentenza n. 1500 del 22/05/1973 (Rv. 364257 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - DEFERIMENTO - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - CONDIZIONI - FORMULA - RIPRODUZIONE DELLA TESI DELLA PARTE - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1973-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364257-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - DEFERIMENTO - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - CONDIZIONI - FORMULA - RIPRODUZIONE DELLA TESI DELLA PARTE - AMMISSIBILITA.*

Il giuramento suppletorio e un mezzo istruttorio integrativo della prova offerta, essendo destinato a colmarne le lacune o deficienze. Data questa sua funzione, legittimamente e deferito, alla parte prescelta dal giudice e che ha fornito una semiplena probatio, in una formula che riproduca soltanto la tesi sostenuta da quella parte, cioe quella tesi che ha gia il conforto della prova semiplena da integrare. (V 1217/67, mass n 327706; 1490/61).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)