Sez. 3, Sentenza n. 1500 del 22/05/1973 (Rv. 364257 - 01)
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - DEFERIMENTO - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - CONDIZIONI - FORMULA - RIPRODUZIONE DELLA TESI DELLA PARTE - AMMISSIBILITA.*
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - DEFERIMENTO - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - CONDIZIONI - FORMULA - RIPRODUZIONE DELLA TESI DELLA PARTE - AMMISSIBILITA.*
Il giuramento suppletorio e un mezzo istruttorio integrativo della prova offerta, essendo destinato a colmarne le lacune o deficienze. Data questa sua funzione, legittimamente e deferito, alla parte prescelta dal giudice e che ha fornito una semiplena probatio, in una formula che riproduca soltanto la tesi sostenuta da quella parte, cioe quella tesi che ha gia il conforto della prova semiplena da integrare. (V 1217/67, mass n 327706; 1490/61).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)