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Sez. 1, Sentenza n. 2282 del 09/08/1973 (Rv. 365579 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - COLLEGIALE - CONTENENTE DISPOSIZIONI PER L'ULTERIORE CORSO DEL GIUDIZIO - VALORE - MODIFICABILITA E REVOCABILITA - REVOCA TACITA - AMMISSIBILITA - CONTRASTO TRA ORDINANZA E SUCCESSIVA SENTENZA - VIZIO DI CONTRADDITTORIETA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1973-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365579-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - COLLEGIALE - CONTENENTE DISPOSIZIONI PER L'ULTERIORE CORSO DEL GIUDIZIO - VALORE - MODIFICABILITA E REVOCABILITA - REVOCA TACITA - AMMISSIBILITA - CONTRASTO TRA ORDINANZA E SUCCESSIVA SENTENZA - VIZIO DI CONTRADDITTORIETA - ESCLUSIONE.*

Il provvedimento del collegio, con il quale siano date Disposizioni per l'ulteriore corso del processo, ha valore incidentale e provvisorio, anche se la sua motivazione riguardi questioni di merito (o attinenti a presupposti processuali), avendo tale motivazione il solo scopo di rendere conto del processo logico-giuridico seguito dal giudice, senza che la delibazione delle dette questioni possa in alcun modo impegnare la decisione della causa o costituire preclusioni in Sede di sentenza, al suindicato provvedimento del collegio, anche se pronunciato in grado di appello, vanno applicati i principi regolatori dell'ordinanza del giudice istruttore, e cioe la modificabilita e la revocabilita da parte dello stesso giudice, con esclusione della assoggettabilita ai mezzi d'impugnazione propri delle sentenze, la revoca dell'ordinanza collegiale puo avvenire, in Sede di decisione, anche tacitamente ed implicitamente, attraverso un riesame o una diversa valutazione degli elementi probatori, per cui - in tal caso - non si ha vizio di contraddittorieta di motivazione per contrasto tra sentenza e ordinanza, ma semplicemente implicita revoca di quest'ultima. (V 581/71, mass n 350290; 2038/70, mass n 348126; 1302/70, mass n (V 347009; 3298/68, mass n 336275; 3613/68, mass n 336871).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)