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Sez. 2, Sentenza n. 4378 del 04/08/1982 (Rv. 422361 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - COLLEGIALE - REVOCABILITÀ - MODIFICABILITÀ - ANCHE PER IMPLICITO - MEDIANTE LA SUCCESSIVA SENTENZA.*
Stato
decisa il 1982-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422361-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - COLLEGIALE - REVOCABILITÀ - MODIFICABILITÀ - ANCHE PER IMPLICITO - MEDIANTE LA SUCCESSIVA SENTENZA.*

Le ordinanze, anche se emesse dal collegio, conservano il carattere strumentale insito nella loro natura e funzione processuale, pur quando involgano questioni attinenti al merito, sicché non possono produrre effetti preclusivi o altrimenti pregiudizievoli per la decisione della causa e sono sempre modificabili e revocabili anche per implicito (salve le limitazioni di cui all'art. 177 cod. proc. civ.) mediante la successiva sentenza, la quale rimane definitivo provvedimento decisorio. Nè è configurabile un vizio di contraddittorietà tra la sentenza e la precedente ordinanza, risolvendosi il contrasto in una implicita revoca di quest'ultima. (V 4908/80, mass n 408752, sulla seconda parte; (V 1799/77, mass n 385533, sulla prima parte; (V 2282/73, mass n 365579; (Conf 2031/77, mass n 385757).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 177, Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)