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Sez. 2, Sentenza n. 581 del 05/03/1971 (Rv. 350290 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - COLLEGIALI - REVOCABILITA - MODIFICABILITA - PREGIUDIZIO DELLA DECISIONE DI MERITO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1971-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350290-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - COLLEGIALI - REVOCABILITA - MODIFICABILITA - PREGIUDIZIO DELLA DECISIONE DI MERITO - ESCLUSIONE.*

Le ordinanze del collegio sono sempre revocabili e modificabili, anche per implicito, salva diversa disposizione di legge, ne possono mai pregiudicare la decisione della causa. (V 886'69, mass n 339254).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)