Sez. 2, Sentenza n. 581 del 05/03/1971 (Rv. 350290 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - COLLEGIALI - REVOCABILITA - MODIFICABILITA - PREGIUDIZIO DELLA DECISIONE DI MERITO - ESCLUSIONE.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - COLLEGIALI - REVOCABILITA - MODIFICABILITA - PREGIUDIZIO DELLA DECISIONE DI MERITO - ESCLUSIONE.*
Le ordinanze del collegio sono sempre revocabili e modificabili, anche per implicito, salva diversa disposizione di legge, ne possono mai pregiudicare la decisione della causa. (V 886'69, mass n 339254).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)