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Sez. L, Sentenza n. 3403 del 16/06/1979 (Rv. 399828 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM - TITOLARITA EFFETTIVA DEL RAPPORTO GIURIDICO DEDOTTO IN GIUDIZIO - DISTINZIONE - DEDUZIONE DI UN DIRITTO RISULTANTE DI ALTRI MA PROSPETTATO COME PROPRIO - QUESTIONE RELATIVA ALLA LEGITTIMAZIONE AD CAUSAM - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTO DI MERITO - REIEZIONE DELLA DOMANDA - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1979-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399828-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM - TITOLARITA EFFETTIVA DEL RAPPORTO GIURIDICO DEDOTTO IN GIUDIZIO - DISTINZIONE - DEDUZIONE DI UN DIRITTO RISULTANTE DI ALTRI MA PROSPETTATO COME PROPRIO - QUESTIONE RELATIVA ALLA LEGITTIMAZIONE AD CAUSAM - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTO DI MERITO - REIEZIONE DELLA DOMANDA - NECESSITA.*

Poiche la legittimazione attiva ad causam costituisce un presupposto per ottenere dal giudice la trattazione del merito della causa e quindi una decisione di essa, favorevole o contraria che sia, indipendentemente cioe dalla sussistenza e titolarita effettiva del rapporto giuridico di diritto sostanziale dedotto in giudizio, quando l'attore faccia valere un diritto che risulti essere di altri prospettandolo come proprio, si tratta di una questione attinente non alla legittimazione ad causam, bensi all'accertamento di merito della insussistenza in capo all'attore della titolarita effettiva del rapporto sostanziale da esso dedotto in giudizio, accertamento che, in quanto negativo, comporta la reiezione della domanda, per Mancanza di tale suo fondamento di merito. (V 2108/75, mass n 375851; (V 3316/73, mass n 367205).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)