Sez. 2, Sentenza n. 2108 del 24/05/1975 (Rv. 375851 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM - NOZIONE - TITOLARITA ATTIVA O PASSIVA DEL RAPPORTO CONTROVERSO - DIFFERENZE - RILEVABILITA D'UFFICIO DELLA RELATIVA QUESTIONE - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM - NOZIONE - TITOLARITA ATTIVA O PASSIVA DEL RAPPORTO CONTROVERSO - DIFFERENZE - RILEVABILITA D'UFFICIO DELLA RELATIVA QUESTIONE - ESCLUSIONE.*
La legitimatio ad causam costituisce una condizione dell'Azione, intesa questa come il diritto potestativo ad ottenere dal giudice una qualsiasi decisione di merito, sia favorevole o contraria. Essa, cioe, si risolve nella titolarita del potere o del dovere (rispettivamente per la legittimazione attiva o quella passiva) di promuovere o subire un giudizio tendente ad una sentenza, - dichiarativa, costitutiva o di condanna -, su un rapporto giuridico di diritto sostanziale dedotto ad oggetto di controversia, indipendentemente dalla sussistenza e titolarita effettiva, attiva o passiva, del rapporto stesso. Le questioni che non vertano su tale potere o dovere, ma si riferiscano alla cosiddetta appartenenza soggettiva all'attore del diritto controverso o alla titolarita passiva del rapporto controverso, sono questioni di merito, non di legittimazione, e, in quanto tali, non sono rilevabili di ufficio e possono formare oggetto del controllo di legittimita soltanto nei limiti specificatamente dedotti dalle parti. (V 1280/75, mass n 374772; 3316/73, mass n 367205; (V 1459/70, mass n 347294; 102/70, mass n 344804; (V 3607/68, mass nn 336857 e 336858).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)