Sez. L, Sentenza n. 4047 del 19/02/2013 (Rv. 625164 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - VALUTAZIONE EQUITATIVA DELLE PRESTAZIONI | Potere discrezionale del giudice - Insindacabilità in sede di legittimità - Condizioni - Limiti - Indicazione in motivazione del processo logico e dei criteri seguiti - Necessità - Fattispecie in tema di compensi agli ufficiali giudiziari.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - VALUTAZIONE EQUITATIVA DELLE PRESTAZIONI
Nel caso in cui sia certo il diritto alla prestazione spettante al lavoratore, ma non sia possibile determinare la somma dovuta, sicché il giudice la liquida equitativamente ai sensi dell'art. 432 cod. proc. civ., l'esercizio di tale potere discrezionale non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità, purché la motivazione della decisione dia adeguatamente conto del processo logico attraverso il quale si è pervenuti alla liquidazione, indicando i criteri assunti a base del procedimento valutativo. (Nella specie, la S.C., in applicazione del su esposto principio, ha confermato la sentenza impugnata che, nella liquidazione equitativa dei compensi percentuali spettanti per il 2001 - 2002 - 2003 agli ufficiali giudizari sui crediti recuperati dall'Erario sul campione, aveva fatto riferimento agli importi percepiti dagli stessi in un anno precedente, richiamati peraltro dal legislatore per la determinazione forfetaria dei compensi negli anni 1998 e 1999).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 432, Cod. Civ. art. 1226, Legge 13/02/2001 num. 11, Decreto Legisl. 09/07/1997 num. 237 CORTE COST., DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 122
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)