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Sez. 1, Sentenza n. 5381 del 16/06/1997 (Rv. 505219 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE | Richiesta di assegno nel giudizio di primo grado di mantenimento - Richiesta, espressamente formulata, in appello, di assegno alimentare - Riconoscimento di detto assegno - Vizio di extrapetizione o del divieto di domanda nuova - Insussistenza.
Stato
decisa il 1997-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505219-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE

Nel procedimento di separazione personale fra coniugi la richiesta di assegno alimentare a carico del coniuge, sempreché espressamente formulata, può essere accolta dal giudice d'appello, senza che ciò implichi vizio di extrapetizione, anche quando nel grado precedente sia stato chiesto un assegno di mantenimento (rispetto al quale l'assegno alimentare costituisce un "minus", nel primo necessariamente ricompreso), e con decorrenza dalla data della domanda in primo grado se a tale data si siano già verificate le condizioni per attribuirlo o con la decorrenza posteriore corrispondente al momento in cui tali condizioni siano maturate.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Civ. art. 433, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)