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Sez. 1, Sentenza n. 14803 del 07/03/2012 Ud. (dep. 18/04/2012) Rv. 252267 - 01

IMPUTATO - CAPACITÀ - SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE | Postumi di risalente patologia psichiatrica anche grave - Sufficienza - Esclusione - Requisiti necessari per la sospensione - Indicazione - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-03-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/252267-01

IMPUTATO - CAPACITÀ - SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di sospensione del processo per incapacità dell'imputato, ai fini dell'esclusione del requisito della sua cosciente partecipazione, non è sufficiente la presenza di postumi di una risalente patologia psichiatrica, anche grave, ma è necessario che l'imputato risulti in condizioni tali da non comprendere quanto avviene in sua presenza e da non potersi difendere.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 70 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 71 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)