Sez. 6, Sentenza n. 2419 del 23/10/2009 Ud. (dep. 20/01/2010) Rv. 245830 - 01
IMPUTATO - CAPACITÀ - SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE | Patologia psichiatrica anche grave - Sufficienza - Esclusione - Requisiti necessari per la sospensione - Indicazione - Fondamento.
IMPUTATO - CAPACITÀ - SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di sospensione del processo per incapacità dell'imputato, per escludere il requisito della sua cosciente partecipazione non è sufficiente la presenza di una patologia psichiatrica, anche grave, ma è necessario che l'imputato risulti in condizioni tali da non comprendere quanto avviene e da non potersi difendere, risultando altrimenti impossibile procedere al giudizio nei confronti di soggetti infermi o seminfermi di mente.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 70 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 71 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 487 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)