Sez. 1, Sentenza n. 19338 del 11/05/2006 Cc. (dep. 05/06/2006) Rv. 234223 - 01
IMPUTATO - CAPACITÀ - SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE | Patologia psichiatrica anche grave - Sufficienza - Esclusione - Requisiti necessari per la sospensione.
IMPUTATO - CAPACITÀ - SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di sospensione del processo per incapacità dell'imputato per escludere la cosciente partecipazione al processo non è sufficiente una patologia psichiatrica, anche grave, perché in tal modo risulterebbe sempre impossibile procedere al giudizio nei confronti dei soggetti infermi o seminfermi di mente, ma è necessario che l'imputato risulti in condizioni tali da non comprendere quanto avviene e da non potersi difendere.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 70 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 71 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)