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Sez. 1, Sentenza n. 19338 del 11/05/2006 Cc. (dep. 05/06/2006) Rv. 234223 - 01

IMPUTATO - CAPACITÀ - SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE | Patologia psichiatrica anche grave - Sufficienza - Esclusione - Requisiti necessari per la sospensione.
Stato
decisa il 2006-05-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234223-01

IMPUTATO - CAPACITÀ - SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di sospensione del processo per incapacità dell'imputato per escludere la cosciente partecipazione al processo non è sufficiente una patologia psichiatrica, anche grave, perché in tal modo risulterebbe sempre impossibile procedere al giudizio nei confronti dei soggetti infermi o seminfermi di mente, ma è necessario che l'imputato risulti in condizioni tali da non comprendere quanto avviene e da non potersi difendere.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 70 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 71 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)