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Sez. 1, Sentenza n. 1558 del 11/02/1995 (Rv. 490408 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE | Conseguenze - Notificazione della sentenza al dante causa dopo l'intervenuta successione - Decorrenza dei termini brevi di impugnazione - Configurabilità - Efficacia anche nei confronti del successore - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1995-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490408-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE

La notificazione della sentenza effettuata, dopo che sia intervenuta la successione a titolo particolare nel diritto controverso (nella specie avvenuta dopo la pubblicazione della sentenza), nei confronti del dante causa, è idonea a far decorrere i termini brevi di impugnazione di cui agli art. 325 e 326 cod. proc. civ., poiché, a norma dell'art.111. primo e terzo comma, permane la legittimazione del dante causa, quale sostituto processuale del successore, fin quando egli, intervenuto in causa quest'ultimo, non ne sia estromesso con il consenso delle altre parti. I limiti temporali dipendenti da tale notificazione spiegano effetto anche nei confronti del successore - che non è terzo in senso sostanziale ed assume la stessa posizione de dante causa - in relazione all'impugnazione che egli è legittimato a proporre autonomamente ai sensi dell'art. 111, quarto comma.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 111 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 111 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 111 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)