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Sez. L, Sentenza n. 42 del 11/01/1990 (Rv. 464760 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE - PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO AD OPERA DEL SOLO DANTE CAUSA QUALE SOSTITUTO PROCESSUALE DELL'AVENTE CAUSA - NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA AL PRIMO DI TALI SOGGETTI - CONSEGUENZE IN TEMA DI IMPUGNAZIONE DELL'AVENTE CAUSA - TERMINE ANNUALE EX ART. 327 COD. PROC. CIV. - UTILIZZAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1990-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464760-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE - PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO AD OPERA DEL SOLO DANTE CAUSA QUALE SOSTITUTO PROCESSUALE DELL'AVENTE CAUSA - NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA AL PRIMO DI TALI SOGGETTI - CONSEGUENZE IN TEMA DI IMPUGNAZIONE DELL'AVENTE CAUSA - TERMINE ANNUALE EX ART. 327 COD. PROC. CIV. - UTILIZZAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*

Nel caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso in corso di causa (art. 111 cod. proc. civ.), ove il giudizio sia proseguito dal solo dante causa, quale sostituto processuale dell'avente causa, che non intervenga nel giudizio, la notifica della sentenza al primo preclude anche per il secondo la possibilità di avvalersi del termine annuale per l'impugnazione ai sensi dell'art. 327 cod. proc. civ. e quindi per entrambi la facoltà di esercitare il proprio autonomo diritto di impugnazione è assoggettata al termine breve ex artt. 325 e 326 cod. proc. civ.. (V 320/88, mass n 456880; (V 2110/87, mass n 4513252).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)