Sez. 4, Sentenza n. 970 del 25/03/1998 Cc. (dep. 08/04/1998) Rv. 210631 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PROCEDIMENTO | Ordinanza - Ricorso per cassazione - Ministero del tesoro - Legittimazione - Sussistenza - Ragioni.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PROCEDIMENTO
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione legittimato a ricorrere per cassazione contro l'ordinanza della Corte d'appello è anche il Ministero del tesoro, che -in quanto deve provvedere al pagamento in caso di accoglimento della domanda ed è quindi sostanzialmente parte convenuta in un procedimento che tocca interessi economici ed ha connotati processualcivilistici- rientra nella categoria degli "interessati", ai quali perciò l'art. 646, comma 3, richiamato dall'art. 315 cod. proc. pen., prescrive la notificazione dell'ordinanza suddetta.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 315 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 315 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 646 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 646
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)