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Sez. 3, Sentenza n. 18476 del 03/12/2003 (Rv. 568625 - 01)

TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO MARITTIMO DI COSE DETERMINATE - SCARICAZIONE DELLE MERCI: DEPOSITO E VENDITA | Responsabilità "ex recepto" dell'ente depositario - Configurabilità - Condizioni - Limiti. .
Stato
decisa il 2003-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568625-01

TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO MARITTIMO DI COSE DETERMINATE - SCARICAZIONE DELLE MERCI: DEPOSITO E VENDITA

Nel trasporto marittimo, in caso di deposito della merce a favore del ricevitore conseguente allo sbarco - sia d'ufficio che di amministrazione -, il vettore marittimo, con l'affidamento del carico all'impresa, pone in essere un contratto di deposito a favore del terzo destinatario, che non assorbe né sostituisce il rapporto derivante dall'originario contratto di trasporto; ne consegue che per le perdite ed avarie delle cose verificatesi anteriormente allo sbarco e durante il trasporto è responsabile il vettore, in quanto solo con l'affidamento per lo sbarco viene ad esistenza il contratto di deposito a favore del terzo ricevitore, con i conseguenti obblighi di legge; mentre per le perdite ed avarie coeve o posteriori allo sbarco e fino alla consegna al destinatario, è responsabile "ex recepto" l'impresa di sbarco, la quale, al fine di liberarsi dalla responsabilità su di essa incombente, non è sufficiente che dimostri di avere usato nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia ex art. 1768 cod. civ., ma è tenuta a provare, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., che l'inadempimento è dipeso da causa a sè non imputabile, vale a dire l'imprevedibilità o l'inevitabilità della perdita avaria delle cose, ovvero, " a fortiori", l'estraneità di esse rispetto al comportamento tenuto nell'esecuzione del contratto, a tale stregua a suo carico pertanto rimanendo il fatto dannoso riconducibile a terzi preposti al compimento di attività connesse al deposito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1766, Cod. Civ. art. 1768, Cod. Civ. art. 1780, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1228, Cod. Civ. art. 1411, Cod. Navig. art. 422, Cod. Navig. art. 454

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)